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La Cassazione, ancora una volta, conferma alcuni principi ormai consolidati in materia di violazione del Codice della Strada, nel caso di eccesso di velocità accertato con autovelox. In particolare, l’ordinanza 7 luglio 2011, n. 15042 affronta i temi dell’omologazione del modello di apparecchiatura e di contestazione differita. In quest’ultima ipotesi, la Suprema Corte ribadisce il principio per cui, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo, l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni,
tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione. Nel caso specifico, la ragione indicata dall’art. 384, lettera e) può essere compendiata nel fatto che gli apparecchi di rilevazione permettono la determinazione dell’illecito in tempo successivo oppure dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. L’altro principio su cui sofferma l’ordinanza n. 15042/2011 riguarda l’omologazione del tipo di apparecchio che rileva la velocità. Infatti, la Cassazione ribadisce quanto già affermato in precedenza in merito alla necessità di omologazione riferita al modello di apparecchiatura di rilevazione automatica e non al singolo esemplare, al fine della validità del relativo accertamento. In particolare, il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore. I giudici del Palazzaccio evidenziano che in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6), né il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia Nel caso specifico un automobilista aveva superato i limiti di velocità - con la rilevazione effettuata tramite autovelox - ricevendo a casa il verbale di accertamento di infrazione. L’opposizione proposta dallo stesso automobilista viene accolta così come viene respinto l’appello presentato dal Comune. Le questioni sollevate, come visto, si fondavano sulla mancata contestazione immediata dell'infrazione e l'omessa produzione del certificato di omologazione dell'autovelox. La Corte, infine, accoglie il ricorso presentato dal Comune, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dall’automobilista, condannandolo al pagamento delle spese dell’intero giudizio. (Altalex, 27 luglio 2011. Nota di Alessandro Ferretti)













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