Home Giurisprudenza Sentenze da Studiocataldi.it Cassazione: multe per passaggio con il semaforo rosso? Sono valide solo con indicazioni precise
Banner
Banner
Articoli per la Sicurezza e l' Investigazione
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOggi108
mod_vvisit_counterIeri267
mod_vvisit_counterQuesta Settimana1304
mod_vvisit_counterUltima Settimana1279
mod_vvisit_counterQuesto Mese108
mod_vvisit_counterUltimo Mese6052
mod_vvisit_counterTutti47161

Online (ultimi 20 minuti): 7
il tuo IP: 38.107.191.91
,
Oggi è il: Ago 01, 2010
Cassazione: multe per passaggio con il semaforo rosso? Sono valide solo con indicazioni precise PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Sentenze - Sentenze da Studiocataldi.it
Scritto da Fabrizio P.   
Questo articolo e' stato letto: 54 volte

cassazioneLa Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9888/2009) ha stabilito che deve essere annullata la multa elevata a un’automobilista che passa con il rosso se nel verbale non viene indicata l’esatta infrazione commessa. La Corte, nel caso di specie, ha evidenziato che “occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell’indeterminatezza dell’addebito appare assorbente rispetto ad ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all’avvenuto superamento dell’incrocio regolato da semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell’articolo 41 decimo comma del Codice della Strada, risultare non sempre vietato. Occorre, altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest’ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l’arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l’una escludeva l’altra. Si è di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all’articolo 146, terzo comma, Codice della Strada”. (Data: 01/05/2009 9.00.00 - Autore: Cristina Matricardi)

fonte: studiocataldi.it

Commenti

Cortesemente registrati per poter aggiungere un commento.
 
Copyright © 2010 SAP Emilia Romagna. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Sito ottimizzato per il browser Firefox
Mozilla Firefox
scaricalo e provalo subito Consigliato dal SAP